LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO dell’ISLAM
– proclamata il 19 settembre 1981 presso l’UNESCO a Parigi e ribadita a Il Cairo nel corso della XIX^ Conferenza Islamica dei Ministri degli Esteri svoltasi dal 31 luglio al 5 agosto –
L’analisi, anche la più superficiale, della dichiarazione di cui sopra riempie di sgomento anche il più semplice dei lettori: quale bisogno spinse i redattori del documento a ritenere che gli uomini e le donne di fede musulmana non fossero tutelati, come il resto dell’Umanità, dall’universale Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, che, figlia della Rivoluzione francese, venne solennemente proclamata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948?
Ebbene, la risposta la si trova già nel corposo preambolo dove si parla addirittura di una Legge “DIVINA” che è sempre e comunque al di sopra di qualsiasi Corpus giuridico di Leggi scritte dall’Uomo, essere di per sé fallibile ed imperfetto: la Dichiarazione parte addirittura dalle rivelazioni scritte nel Corano e interpretate dalla purissima tradizione profetica, la Sunna.-
Citiamo uno dei principi base: “tali diritti dell’Uomo, hanno le caratteristiche di diritti eterni e non possono essere soppressi o corretti, abrogati o invalidati. Sono diritti indicati dal Creatore — lode a Lui — e nessuna creatura umana può annullarli o combatterli. Le garanzie che assicurano ad ognuno non possono essere cancellate né dalla volontà di un individuo che vi rinunciasse né dalla volontà di istituzioni che la società stessa ha creato, qualunque sia la loro origine e qualunque sia l’autorità di cui essa le avesse investite…. [Wikipedia] “.-
Analizzando il testo, composto da 23 articoli, il pragmatismo occidentale, basato sulla cultura latina ed anglosassone, va a scontrarsi con una serie di precetti e previsioni di matrice eminentemente “religiosa” che prevedono:
Che ogni Uomo, seguace dell’Islam, ha il diritto ad essere giudicato esclusivamente in conformità della LEGGE ISLAMICA e che nessuna altra Legge gli possa essere applicata;
Che NESSUNO ha il diritto di costringere un Mussulmano ad obbedire ad una Legge che sia contraria alla Legge Islamica e che «Se al musulmano viene ordinato di peccare, non è tenuto né alla sottomissione né all’obbedienza [Wikipedia] » ;
Che NESSUNA ACCUSA può essere rivolta ad un Mussulmano se il reato ascritto non sia previsto in un testo della Legge Islamica, che, come detto prima sono il Corano e la Sunna;
Articolo 18 del testo in esame: Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti…. Ma a questo proposito ci viene il dubbio di non aver compreso come mai contro un nostro connazionale che ha lasciato l’islamismo e sia divenuto Cristiano (il Dottor MAGDI Cristiano Allam) sia stato oggetto di diverse Fatwa con previsione, addirittura, di pena capitale nei suoi confronti;
Anche l’Articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo dell’ISLAM ci propone dei quesiti di interpretazione allorché afferma: Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. Ci sembra, anche in questo caso che non ci sia corrispondenza tra la solenne previsione normativa e la realtà dei fatti considerato quanto accaduto e sta accadendo nella civilissima Repubblica islamica dell’IRAN dove i collegamenti internet sono stati bloccati da purissimi seguaci dell’Islamismo come i Guardiani della Rivoluzione che, proprio in quanto specialisti della Legge Islamica dovrebbero conoscere i principi elencati nel documento in esame;
Facciamo ora un piccolo passo indietro in quanto non vogliamo seguire una metodologia troppo vincolante ma ci sembra il caso di proporre alcuni articoli della norma di cui sopra badando, più che altro, ad esaminare solo quelli che ci hanno instillato maggiori dubbi di comprensione, quindi citiamo l’Articolo 12, dove leggiamo che Ogni persona ha il diritto di pensare e di credere, e di esprimere quello che pensa e crede, senza intromissione alcuna da parte di chicchessia, fino a che rimane nel quadro dei limiti generali che la Legge islamica prevede a questo proposito. Nessuno infatti ha il diritto di propagandare la menzogna o di diffondere ciò che potrebbe incoraggiare la turpitudine o offendere la Comunità islamica e che nessun ostacolo potrà essere frapposto alla diffusione delle informazioni e delle verità certe, a meno che dalla loro diffusione non nasca qualche pericolo per la sicurezza della comunità naturale e per lo Stato, francamente ci sembra che la Libertà di Stampa, la Libertà di Pensiero e la Libera diffusione delle Idee vengano del tutto meno e ci sembra che, più che alla libertà di informazione i redattori della Dichiarazione si siano conformati alle indicazioni del Ministero della Cultura Popolare del Ventennio e delle sue famigerate Veline;
Finisco questa breve trattazione con quanto affermato nell’Articolo 19: «Le donne hanno dei diritti pari ai loro obblighi, secondo le buone convenienze. E gli uomini hanno tuttavia una certa supremazia su di loro» e con questo assunto naufragano miseramente tutti i Principi universali di libertà e di uguaglianza dei due sessi!
Non so quanto gli immigrati mussulmani potranno mai veramente conformarsi ai principi espressi dalla Costituzione Repubblicana nella nostra, laica Italia.
Roma, li 18 gennaio 2010
G I O V E
|